While I was looking away, Italy became fascist
Sì, davvero.
The Italian government has set a 30% cap on foreign students in first-grade classes in elementary and secondary schools, effective starting with the 2027/2028 school year!
Google’s AI Overview:
Il governo italiano ha introdotto un limite massimo del 30% di studenti stranieri nelle classi prime della scuola primaria e secondaria a partire dall’anno scolastico 2027/2028. 1, 2
Principali punti del Decreto-Legge n. 170 del 30 settembre 2026
- Il tetto del 30%: Si applica alle classi prime della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado. 1
- Chi viene conteggiato:
- Scuola primaria: studenti con cittadinanza non italiana che non sono nati in Italia o non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia.
- Scuola secondaria: studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo il sistema scolastico italiano per almeno tre anni. 1, 2
- Chi è escluso: Gli studenti nati in Italia o quelli che possiedono i requisiti di continuità scolastica sopra indicati non rientrano nel conteggio del 30%. 1, 2
- Distribuzione: Se le iscrizioni superano il limite del 30%, gli Uffici Scolastici Territoriali provvederanno a ridistribuire gli alunni in scuole limitrofe. 1
- Altre misure del decreto:
You can read the “Decreto Scuola 2026” (Il Decreto-Legge 30 settembre 2026, n. 170, in short DL 170/2026) here. Let me reproduce the relevant parts:
Art. 13
Art. 13
Criteri per la composizione delle classi in contesti multiculturali
1. Al fine di garantire un'equilibrata composizione delle classi,
funzionale alla qualita' dell'azione educativa e didattica, alla
piena fruizione del diritto allo studio e alla integrazione degli
studenti stranieri, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale
di istruzione, ad eccezione delle scuole straniere in Italia e di
quelle europee, nell'ambito della propria autonomia, provvedono, a
decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, a costituire le classi
iniziali della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e di
secondo grado secondo criteri di equa distribuzione degli alunni e
degli studenti, in modo che:
a) nella scuola primaria, il numero degli alunni con cittadinanza
non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno
frequentato almeno due anni di scuola dell'infanzia, non superi il 30
per cento del totale in ciascuna classe prima;
b) nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, il numero
degli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno
frequentato con esito positivo, per almeno tre anni scolastici, il
sistema nazionale di istruzione non superi il 30 per cento del totale
in ciascuna classe prima.
2. Qualora il numero delle domande di iscrizione degli alunni e
degli studenti rientranti nei criteri di cui al comma 1 non consenta
l'applicazione di quanto previsto al medesimo comma 1, gli Uffici
scolastici di ambito territoriale, sentiti i dirigenti scolastici
interessati, adottano le misure organizzative necessarie a garantire
una presenza equilibrata di tali alunni e studenti tra le istituzioni
scolastiche viciniori. Le misure organizzative, predisposte dagli
uffici territoriali di ambito, rispettano il principio di prossimita'
al domicilio dell'alunno o dello studente, tenendo conto della
dislocazione sul territorio dei plessi scolastici, nonche' di
particolari esigenze familiari connesse alla necessita' di assistenza
a persone con disabilita' grave e di altre eccezionali e documentate
esigenze, valutate dagli uffici territoriali medesimi, che rendono
impossibili soluzioni alternative.
3. In caso di iscrizione in corso d'anno alla classe prima ovvero a
inizio o in corso d'anno a classi successive, le istituzioni
scolastiche provvedono, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027,
all'inserimento degli alunni e degli studenti in classi nelle quali
la presenza di alunni e di studenti rientranti nei criteri di cui al
comma 1 non superi i limiti ivi previsti.
...
Art. 12
Art. 12
Interventi urgenti per la promozione dell'integrazione degli studenti
stranieri nell'ambito scolastico
1. Al fine di garantire la piena realizzazione dell'alleanza
educativa tra scuola e famiglia, le istituzioni scolastiche del
sistema nazionale di istruzione, ad eccezione delle scuole straniere
in Italia e di quelle europee, segnalano tempestivamente ai servizi
sociali territorialmente competenti i casi in cui persistenti
barriere linguistiche dei soggetti stranieri esercenti la
responsabilita' genitoriale ostacolano l'integrazione scolastica e lo
sviluppo del percorso educativo e formativo, ovvero incidono sul
comportamento del minore nel contesto scolastico o sull'osservanza
degli impegni assunti dalle famiglie con il Patto di
corresponsabilita' educativa.
2. I servizi sociali, ricevuta la segnalazione di cui al comma 1,
definiscono, nell'ambito delle proprie competenze, un progetto
personalizzato di sostegno alla genitorialita' che, valutata la
situazione del minore e del nucleo familiare, prevede lo svolgimento
da parte dei soggetti stranieri esercenti la responsabilita'
genitoriale di un percorso gratuito di alfabetizzazione e di
apprendimento della lingua italiana, finalizzato al conseguimento di
una certificazione attestante un livello di conoscenza della lingua
italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER), erogato presso i Centri provinciali
per l'istruzione degli adulti (CPIA), nonche', ove possibile, la
frequenza di percorsi formativi di sostegno alla corresponsabilita'
educativa, realizzati anche in collaborazione con l'istituzione
scolastica, nel rispetto dell'autonomia della medesima. Non sono
tenuti agli adempimenti previsti dal presente comma i soggetti
esercenti la responsabilita' genitoriale affetti da gravi limitazioni
della capacita' di apprendimento linguistico derivanti dall'eta', da
patologie o da disabilita', attestate mediante certificazione
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale nonche' i soggetti
che, in ragione di motivate esigenze connesse alla particolare natura
delle funzioni esercitate, siano impossibilitati alla frequenza dei
percorsi di cui al presente comma.
3. Il mancato svolgimento del percorso gratuito di alfabetizzazione
e di apprendimento della lingua italiana, salvi comprovati motivi di
salute, cause di forza maggiore o altri gravi documentati
impedimenti, qualora persistente anche a seguito di formale diffida
ad adempiere da parte dei Centri provinciali d'istruzione per gli
adulti (CPIA) entro trenta giorni, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro. L'autorita'
competente all'irrogazione della sanzione di cui al primo periodo e'
il prefetto. L'accertamento della violazione e' effettuato dai Centri
provinciali d'istruzione per gli adulti (CPIA). Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.
689.
4. Salvo che ricorrano specifiche e certificate ragioni sanitarie o
altre ragioni inerenti alle attivita' didattiche o formative, e'
fatto divieto di partecipare alle attivita' curriculari e
extracurriculari delle istituzioni scolastiche con il volto coperto o
con qualsiasi altra modalita' atta a non consentire il riconoscimento
del volto.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione di cui al
comma 4 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200
euro a 1.000 euro. Quando la violazione e' commessa da un minore la
sanzione amministrativa pecuniaria si applica all'esercente la
responsabilita' genitoriale. Le istituzioni scolastiche adeguano il
Regolamento di istituto alle previsioni di cui comma 4.
...
Ecco!
I agree with the mandate against wearing a burqa or a niqab, but otherwise…

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