Sì, davvero.

The Italian government has set a 30% cap on foreign students in first-grade classes in elementary and secondary schools, effective starting with the 2027/2028 school year!

Google’s AI Overview:

Il governo italiano ha introdotto un limite massimo del 30% di studenti stranieri nelle classi prime della scuola primaria e secondaria a partire dall’anno scolastico 2027/2028. 1, 2

Principali punti del Decreto-Legge n. 170 del 30 settembre 2026

  • Il tetto del 30%: Si applica alle classi prime della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado. 1
  • Chi viene conteggiato:
    • Scuola primaria: studenti con cittadinanza non italiana che non sono nati in Italia o non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia.
    • Scuola secondaria: studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo il sistema scolastico italiano per almeno tre anni. 1, 2
  • Chi è escluso: Gli studenti nati in Italia o quelli che possiedono i requisiti di continuità scolastica sopra indicati non rientrano nel conteggio del 30%. 1, 2
  • Distribuzione: Se le iscrizioni superano il limite del 30%, gli Uffici Scolastici Territoriali provvederanno a ridistribuire gli alunni in scuole limitrofe. 1
  • Altre misure del decreto:
    • Divieto di indossare indumenti che coprono il volto (come burqa o niqab) nelle attività scolastiche, con sanzioni pecuniarie.
    • Corsi di lingua italiana (livello A2) gratuiti per i genitori tramite i CPIA, con multe per la mancata partecipazione in caso di barriere linguistiche. 1, 2

You can read the “Decreto Scuola 2026” (Il Decreto-Legge 30 settembre 2026, n. 170, in short DL 170/2026) here. Let me reproduce the relevant parts:

Art. 13

                               Art. 13 
 Criteri per la composizione delle classi in contesti multiculturali 
 
  1. Al fine di garantire un'equilibrata composizione  delle  classi,
funzionale alla qualita'  dell'azione  educativa  e  didattica,  alla
piena fruizione del diritto allo studio  e  alla  integrazione  degli
studenti stranieri, le istituzioni scolastiche del sistema  nazionale
di istruzione, ad eccezione delle scuole straniere  in  Italia  e  di
quelle europee, nell'ambito della propria  autonomia,  provvedono,  a
decorrere dall'anno scolastico  2027/2028,  a  costituire  le  classi
iniziali della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e di
secondo grado secondo criteri di equa distribuzione  degli  alunni  e
degli studenti, in modo che: 
    a) nella scuola primaria, il numero degli alunni con cittadinanza
non italiana  e  che  non  sono  nati  in  Italia  o  che  non  hanno
frequentato almeno due anni di scuola dell'infanzia, non superi il 30
per cento del totale in ciascuna classe prima; 
    b) nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, il numero
degli  studenti  con  cittadinanza  non  italiana   che   non   hanno
frequentato con esito positivo, per almeno tre  anni  scolastici,  il
sistema nazionale di istruzione non superi il 30 per cento del totale
in ciascuna classe prima. 
  2. Qualora il numero delle domande di  iscrizione  degli  alunni  e
degli studenti rientranti nei criteri di cui al comma 1 non  consenta
l'applicazione di quanto previsto al medesimo  comma  1,  gli  Uffici
scolastici di ambito territoriale,  sentiti  i  dirigenti  scolastici
interessati, adottano le misure organizzative necessarie a  garantire
una presenza equilibrata di tali alunni e studenti tra le istituzioni
scolastiche viciniori. Le  misure  organizzative,  predisposte  dagli
uffici territoriali di ambito, rispettano il principio di prossimita'
al domicilio  dell'alunno  o  dello  studente,  tenendo  conto  della
dislocazione  sul  territorio  dei  plessi  scolastici,  nonche'   di
particolari esigenze familiari connesse alla necessita' di assistenza
a persone con disabilita' grave e di altre eccezionali e  documentate
esigenze, valutate dagli uffici territoriali  medesimi,  che  rendono
impossibili soluzioni alternative. 
  3. In caso di iscrizione in corso d'anno alla classe prima ovvero a
inizio  o  in  corso  d'anno  a  classi  successive,  le  istituzioni
scolastiche provvedono, a decorrere dall'anno  scolastico  2026/2027,
all'inserimento degli alunni e degli studenti in classi  nelle  quali
la presenza di alunni e di studenti rientranti nei criteri di cui  al
comma 1 non superi i limiti ivi previsti. 
...

Art. 12

                               Art. 12 
Interventi urgenti per la promozione dell'integrazione degli studenti
                  stranieri nell'ambito scolastico 
 
  1. Al  fine  di  garantire  la  piena  realizzazione  dell'alleanza
educativa tra scuola  e  famiglia,  le  istituzioni  scolastiche  del
sistema nazionale di istruzione, ad eccezione delle scuole  straniere
in Italia e di quelle europee, segnalano tempestivamente  ai  servizi
sociali  territorialmente  competenti  i  casi  in  cui   persistenti
barriere   linguistiche   dei   soggetti   stranieri   esercenti   la
responsabilita' genitoriale ostacolano l'integrazione scolastica e lo
sviluppo del percorso educativo  e  formativo,  ovvero  incidono  sul
comportamento del minore nel contesto  scolastico  o  sull'osservanza
degli   impegni   assunti   dalle   famiglie   con   il   Patto    di
corresponsabilita' educativa. 
  2. I servizi sociali, ricevuta la segnalazione di cui al  comma  1,
definiscono,  nell'ambito  delle  proprie  competenze,  un   progetto
personalizzato di  sostegno  alla  genitorialita'  che,  valutata  la
situazione del minore e del nucleo familiare, prevede lo  svolgimento
da  parte  dei  soggetti  stranieri  esercenti   la   responsabilita'
genitoriale  di  un  percorso  gratuito  di  alfabetizzazione  e   di
apprendimento della lingua italiana, finalizzato al conseguimento  di
una certificazione attestante un livello di conoscenza  della  lingua
italiana non inferiore al livello A2 del  Quadro  comune  europeo  di
riferimento per le lingue (QCER), erogato presso i Centri provinciali
per l'istruzione degli adulti  (CPIA),  nonche',  ove  possibile,  la
frequenza di percorsi formativi di sostegno  alla  corresponsabilita'
educativa,  realizzati  anche  in  collaborazione  con  l'istituzione
scolastica, nel rispetto  dell'autonomia  della  medesima.  Non  sono
tenuti agli  adempimenti  previsti  dal  presente  comma  i  soggetti
esercenti la responsabilita' genitoriale affetti da gravi limitazioni
della capacita' di apprendimento linguistico derivanti dall'eta',  da
patologie  o  da  disabilita',  attestate   mediante   certificazione
rilasciata da  una  struttura  sanitaria  pubblica  o  da  un  medico
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale nonche' i  soggetti
che, in ragione di motivate esigenze connesse alla particolare natura
delle funzioni esercitate, siano impossibilitati alla  frequenza  dei
percorsi di cui al presente comma. 
  3. Il mancato svolgimento del percorso gratuito di alfabetizzazione
e di apprendimento della lingua italiana, salvi comprovati motivi  di
salute,  cause  di  forza  maggiore   o   altri   gravi   documentati
impedimenti, qualora persistente anche a seguito di  formale  diffida
ad adempiere da parte dei Centri  provinciali  d'istruzione  per  gli
adulti  (CPIA)  entro  trenta  giorni,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da  200  euro  a  1.000  euro.  L'autorita'
competente all'irrogazione della sanzione di cui al primo periodo  e'
il prefetto. L'accertamento della violazione e' effettuato dai Centri
provinciali d'istruzione per gli  adulti  (CPIA).  Si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981,  n.
689. 
  4. Salvo che ricorrano specifiche e certificate ragioni sanitarie o
altre ragioni inerenti alle  attivita'  didattiche  o  formative,  e'
fatto  divieto  di   partecipare   alle   attivita'   curriculari   e
extracurriculari delle istituzioni scolastiche con il volto coperto o
con qualsiasi altra modalita' atta a non consentire il riconoscimento
del volto. 
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione  di  cui  al
comma 4 e' punita con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  200
euro a 1.000 euro. Quando la violazione e' commessa da un  minore  la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  si  applica  all'esercente   la
responsabilita' genitoriale. Le istituzioni scolastiche  adeguano  il
Regolamento di istituto alle previsioni di cui comma 4. 
...

Ecco!

I agree with the mandate against wearing a burqa or a niqab, but otherwise…